EBINS – ENTE BILATERALE NAZIONALE SCUOLA
Natura Giuridica: 12 – ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
Codice Fiscale: 97887090583
Tipo attività: 94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca
Sede legale: Viale Pasteur n. 10 – 00144 Roma
info@ebins.it
ebins@pec.iol.it
- dal: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
ANINSEI / FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONF.SAL
per il personale della scuola non statale
1 settembre 2015 – 31 dicembre 2018
PARTE PRIMA
Titolo I
CAPO A – LE RELAZIONI SINDACALI
…
Art. 3 – Ente Bilaterale Nazionale
Nell’ottica di favorire l’evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le OO.SS. della scuola e l’ANINSEI firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.L’Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica.
Nell’ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
L’attività dell’Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL.
L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
– incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
– promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
– istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l’attività degli osservatori regionali;
– seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
– promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
– attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
– promuovere forme di previdenza complementare.
Le Parti, nel confermare e promuovere l’importanza che la bilateralità assume nel sistema di relazioni sindacali, convengono che:
la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL;
A partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale;
- le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa;
- a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 3.
- Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.
- Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta.
Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.