STATUTO

STATUTO DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE SCUOLA
Notaio Gabriele Sciumbata in Roma
Repertorio 6039 Rogito n. 3231 del 26 aprile 2016

Art. 1 – Costituzione, denominazione e Soci Fondatori
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2015-2018 delle istituzioni educative aderenti scolastiche, all’ANINSEI formative ·ed Confindustria Federvarie, è costituta una libera associazione ai sensi del capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile avente la denominazione Ente Bilaterale Nazionale Scuola, in sigla EBINS, di seguito denominato Ente.
2. Sono Soci Fondatori l’ANINSEI Confindustria Federvarie e le Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS-CONFSAL.
Art. 2 – Sede e durata
1. L’Ente ha durata illimitata e ha sede in Roma.
Art. 3 – Scopo e finalità
1. L’Ente non ha fini di lucro ed esclude tassativamente qualsiasi operazione di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Ente stesso, salvo che la destinazione distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L’Ente assolve ai seguenti compiti:
a) promuovere studi e ricerche sul settore, in base alla legislazione nazionale, regionale ed europea, in prospettiva alle previsioni occupazionali ed allo sviluppo del settore, con indagini e rilevazioni relative alla scuola non statale e alle altre istituzioni scolastiche, formative ed educative di cui all’art. 1 PARTE SECONDA Titolo I del CCNL 2015/2018;
b) monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali;
c) predisporre e coordinare scherni formativi per specifiche figure professionali per il miglior utilizzo dei contratti di apprendistato;
d) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
e) promuovere studi ed approfondimenti in materia di sostegno al reddito, integrativo rispetto a quanto previsto dalla legge;
f) individuare ed erogare prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero dal CCNL ANINSEI;
g) recensire e diffondere esperienze di eccellenza e buone pratiche;
h) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, riqualificazione professionale anche in collaborazione con formazione dei le e nazionali, europee, internazionali, dipendenti, istituzioni nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
i) istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 4 PARTE PRIMA Titolo I del CCNL 2015/2018;
j) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decidono congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale.
Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per le istituzioni scolastiche, formative ed educative che applicano il CCNL ANINSEI.
Art. 4 – Soci Fondatori
1. Sono soci fondatori dell’Ente l’ANINSEI e le Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei lavoratori firmatari del CCNL Aninsei 2015/2018;
2. I Soci Fondatori versano una quota totale pari a 4.000,00 € per la costituzione dell’Ente, ripartita in parti uguali tra ANINSEI e OO.SS.
Art. 5 – Recesso ed esclusione del Soci
1. La cessazione della qualità di Socio si verifica a causa:
a. del venire meno delle condizioni dell’ art. 1 e 4;
b. dell’esclusione disposta dal Consiglio Direttivo, ratificata dall’Assemblea dei Soci, per il mancato rispetto delle statuizioni di cui al presente statuto. In particolare potrà essere prevista l’esclusione del Socio in relazione al mancato pagamento delle quote associative, per lo svolgimento di attività che si pongano in aperto contrasto con le finalità istituzionali, per qualsiasi altra causa prevista dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. I Soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale quota associativa versata, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni all’Ente. pregresse derivanti dall’adesione all’Ente.
Art. 6 – Organi dell’Ente
1. Sono Organi dell’Ente:
* l’Assemblea generale dei Soci Fondatori;
* il Presidente e il Vicepresidente;
* il Consiglio Direttivo;
* Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. In tali organi dovrà essere garantita e riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività a tutti i Soci Fondatori.
3. Tutte le cariche hanno durata di 2 (due) anni e permangono fino all’approvazione del bilancio (entro il 30 aprile).
3. Tutti i componenti degli organi statuari debbono possedere i requisiti di moralità ai sensi e per gli effetti dell’ art. 5 comma 1, lettera d del D.Lgs. 276/2003.
Art. 7 – Assemblea generale dei Soci Fondatori
1. L’assemblea generale dei Soci Fondatori è il massimo organo deliberativo dell’ Ente, è composta da 16 componenti effettivi, 8 nominati dall’ANINSEI e 8 nominati dalle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori firmatarie del CCNL Aninsei 2015/2018. Per ogni componente efféttivo il Socio Fondatore di riferimento nomina un supplente che sostituisce il componente eventualmente assente.
2. La nomina di ciascun componente sia esso effettivo o supplente, è a carattere fiduciario. Il Socio Fondatore che lo ha nominato può revocare l’incarico e sostituirlo in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata mediante nomina da parte del Socio Fondatore di riferimento. La durata delle nomine è di due anni, rinnovabili.
3. Ogni componente ha diritto ad un voto. Qualora uno dei componenti effettivi sia impossibilitato a partecipare lo supplisce un componente supplente o altro componente purché appartenente alla stessa parte bilaterale.
4. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. È convocata dal Presidente d’intesa con il Vicepresidente, oppure su richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 1/3 dei componenti con l’ordine del giorno da essi proposto.
5. Nel proprio ambito l’Assemblea dei Soci nomina, ad ogni riunione, un segretario.
6. L’assemblea si svolge nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Chi presiede l’assemblea accerta la regolarità della costituzione. Al termine dell’ assemblea viene approvato il verbale redatto dal segretario. Il verbale è inviato ai soci.
7. L’Assemblea generale dei soci delibera sulle seguenti materie:
– elegge il Presidente e il Vicepresidente;
– approva il rendiconto economico e finanziario;
– approva la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Ente;
– definisce le linee di indirizzo delle attività;
– prende atto della revoca o sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo;
– nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori;
– approva il regolamento dell’Ente;
– approva i verbali delle sedute;
– approva le modifiche dello Statuto dell’Ente;
– trasforma o scioglie l’Ente;
– nomina i liquidatori;
– devolve i beni dell’Ente.
8. L’Assemblea generale dei soci, al termine del primo biennio di funzionamento dell’Assemblea stessa, verifica la praticabilità e l’agibilità dello Statuto dell’Ente, predisponendo e deliberando, se necessario, eventuali modifiche.
9. L’Assemblea generale dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio e della relazione relativa all’attività svolta.
10. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo posta certificata, da inviare ai componenti e ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione.
11. L’assemblea generale dei soci è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti purché sia garantita la presenza di un rappresentante di ciascun socio fondatore. L’assemblea generale delibera:
a) con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei soci fondatori presenti sulle seguenti materie:
– elezione del Presidente e del Vicepresidente;
– approvazione del rendiconto economico finanziario;
– approvazione della relazione annuale e del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Ente;
– approvazione e modifiche dello Statuto;
– trasformazione o scioglimento dell’Ente.
b) con la maggioranza assoluta dei soci fondatori presenti su tutte le altre materie.
Art. 8 – Presidente e Vicepresidente
1. L’Assemblea generale dei soci elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente; essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
2. Le cariche di Presidente e Vicepresidente saranno alternativamente ricoperte da un rappresentante delle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori firmatari del CCNL e da un rappresentante dell’ANINSEI.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell’ Ente e lo rappresenta per esso in giudizio.
4. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell’ Ente e svolge ogni altro compito che venga a lui delegato dal Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente d’intesa con il Vicepresidente convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
Art. 9 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da 8 (otto) componenti effettivi designati dai Soci Fondatori, 4 (quattro) nominati dall’ANINSEI e 4 (quattro) nominati dalle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori di cui al comma 2 dell’articolo 1. Per ogni componente effettivo il  Socio Fondatore di riferimento nomina un supplente che sostituisce il componente eventualmenteassente.
2. da 8 (otto) componenti effettivi e 8 (otto) supplenti, e di cui rispettivamente 4 (quattro) titolari e 4 (quattro) supplenti indicati dall’ANINSEI e 4 (quattro) titolari e 4 (quattro) supplenti indicati dalle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori firmatari del CCNL.
La nomina di ciascun componente effettivo e supplente è a carattere fiduciario. Il socio fondatore che lo ha nominato può revocare l’incarico e sosti tuirlo in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata
mediante nomina da parte dell’Organizzazione di appartenenza. La durata delle nomine è di due anni.
3. Ogni componente effettivo o supplente ha diritto ad un voto. Qualora uno dei componenti effettivi sia impossibilitato a partecipare può delegare la partecipazione al Consiglio Direttivo al suo componente supplente.
4. La nomina di ciascun componente sia esso effettivo o supplente, è a carattere fiduciario. Il Socio Fondatore che lo ha nominato può revocare l’incarico e sostituirlo in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata mediante nomina da parte del Socio Fondatore di riferimento. La durata delle nomine è di due anni, rinnovabili.
5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all’Assemblea. In particolare al Consiglio Direttivo spettano i poteri di:
a) redigere il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’assemblea;
b) assicurare la gestione dei mezzi finanziari in conformità al regolamento, deliberando, in particolare, su tutte le materie destinate alla sua competenza dal Regolamento stesso;
c) promuovere progetti coerenti con le finalità dell’Ente, coinvolgendo ove possibile le istituzioni;
d) attuare le decisioni dell’assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, d’intesa con il Vicepresidente, ritenga necessario convocarlo ovvero ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri effettivi.
7. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e di eventuale documentazione sono fatte mediante avviso a mezzo posta certificata da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione.
8. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi dal Vicepresidente.
9. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi
componenti, purché sia garantita la presenza di almeno un rappresentante di ciascun socio fondatore. Le’ deliberazioni del Consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti. È possibile, ad inizio di ogni riunione su richiesta di almeno due componenti presenti, deliberare con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei suoi componenti presenti, arrotondata all’unità superiore, su tutti o alcuni punti previsti all’ordine del giorno.
10. In presenza di una proposta avanzata da uno dei membri del Consiglio, in caso di parità di
voti, l’argomento di discussione viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro 60
giorni dalla precedente. In caso di ripetuta parità di voti, la proposta avanzata viene ritirata.
11. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina, ad ogni riunione, un segretario, che provvede a redigere il verbale dell’ incontro, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva e inviato ai soci.
Art. 10  Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi cosi designati: uno scelto dalla parte ANINSEI, uno dalla parte delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori e uno scelto di comune accordo tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà la funzione di Presidente del Collegio stesso.
2. È compito dell’ Assemblea dei soci la nomina dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo.
3. Al collegio dei revisori compete il controllo dell’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari dell’Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione.
4. Il collegio dei Revisori dei conti controlla l’amministrazione dell’EBINS, accerta la regolare tenuta dei libri contabili e delle documentazioni inerenti.
5. Il collegio dei Revisori dei conti redige la relazione sul bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario e la deposita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei soci indetta per l’approvazione del bilancio consuntivo.
6. In caso di irregolarità contabili accertate, i componenti del Collegio riferiranno al Presidente e, se lo riterranno necessario, all’Assemblea dei soci affinché assuma i provvedimenti di competenza.
7. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno una volta all’anno.
8. Le modalità di convocazione sono le medesime di quelle previste per la convocazione dell’ Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Rimborsi spese e compensi
1. Tutti gli incarichi previsti dal presente statuto si intendono esclusivamente a titolo gratuito, ad eccezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Ai consiglieri che abbiano svolto missioni o incarichi particolari per conto dell’Ente, verrà riconosciuto il rimborso delle spese documentate, nei limiti definiti dal Regolamento.
Art. 12 – Mezzi finanziari
1. L’Ente è finanziato mediante le quote versate dai Soci e dalle risorse previste dall’articolo 3 del CCNL 2015/2018 e dai suoi successivi rinnovi.
2. L’Ente potrà inoltre avvalersi delle entrate derivanti da:
– contributi ed erogazioni liberali degli associati e di soggetti pubblici e privati;
-proventi derivanti da iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi statutari dell’Ente;
– interessi e altri proventi maturati con le risorse finanziarie gestite dall’Ente e dai beni acquistati con le sopradescritte risorse;
– finanziamenti pubblici ricevuti a fronte della presentazione o candidatura a realizzare progetti ed attività;
– eventuali proventi derivanti dalla sottoscrizione di accordi successivi definiti dai Soci Fondatori.
Art. 13 – Regolamento delle attività dell’Ente
1. Le attività dell’Ente ed ogni altra materia attinente lo svolgimento delle stesse, sono disciplinate, oltre che dal presente Statuto, da un apposito Regolamento che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo entro un mese dal suo insediamento e deliberato dall’Assemblea dei Soci appositamente convocata.
Art. 14 – Deliberazioni degli organi
1. Gli organi dell’Ente non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo Statuto e con gli accordi sindacali stipulati dalle parti firmatarie del CCNL ANINSEI.
Art. 15 – Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L’Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno Consuntivo successivo, approva il dell’esercizio, corredato Bilancio dalla relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio e sull’attività svolta, dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ne invia copia ai soci.
Art. 16 Avanzi di gestione
1. Gli eventuali avanzi di gestione dell’esercizio sono accantonati nel fondo riserva a disposizione del Consiglio dell’attività Direttivo dell’Ente, salva diversa determinazione dei soci.
Art. 17 – Scioglimento dell’Ente
1. Oltre che per le cause previste dalla legge, l’Ente si scioglie in caso di disdetta dell’accordo di cui all’art. 1.
2. In caso di scioglimento l’Assemblea dei soci provvede alla nomina di due liquidatori designati rispettivamente dall’ANINSEI e dalle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori di cui all’art. 1, comma 2.
3. L’Assemblea determina, all’atto della messa’ in liquidazione, i compiti dei liquidatori.
4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente fine analogo o prossimo, così come individuato dall’Assemblea dei soci.
Art. 18 – Disposizioni generali
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 19 – Foro competente
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Tribunale di Roma.
Art. 20 – Disposizioni transitorie finali
1. I soci si impegnano a uniformare, anche attraverso la modifica del presente statuto il funzionamento e l’organizzazione dell’Ente a quanto sarà eventualmente definito, dai successivi rinnovi contrattuali del CCNL ANINSEI.